Art. 4

In vigore dal 28 nov 2008
1.   La Comunità concede al laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science di Weymouth (Regno Unito) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi. Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 304 772 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. 2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 36 505 EUR.
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Art. 4 Decisione (UE) 2008/912 — Testo vigente | Portale Normativo