Art. 6

Peste suina classica e peste suina africana

In vigore dal 28 nov 2008
Peste suina classica e peste suina africana 1.   I programmi di lotta e sorveglianza: a) della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009; b) della peste suina africana presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali e, per quanto riguarda i programmi presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Romania e Slovacchia, al 50 % delle spese sostenute per l'acquisto e la distribuzione di vaccini e di esche per la vaccinazione dei cinghiali, nonché, per la Romania, per la vaccinazione dei suini domestici, sino a un importo massimo di: a) 200 000 EUR per la Bulgaria; b) 800 000 EUR per la Germania; c) 550 000 EUR per la Francia; d) 100 000 EUR per l'Italia; e) 350 000 EUR per l'Ungheria; f) 5 000 EUR per il Lussemburgo; g) 2 500 000 EUR per la Romania; h) 30 000 EUR per la Slovenia; i) 550 000 EUR per la Slovacchia. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l'importo di 2,5 EUR per un test ELISA.
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Peste suina classica e peste suina africana (Art. 6 Decisione (UE) 2008/897) — Testo vigente | Portale Normativo