Art. 6
Peste suina classica e peste suina africana
In vigore dal 28 nov 2008
Peste suina classica e peste suina africana
1. I programmi di lotta e sorveglianza:
a)
della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
b)
della peste suina africana presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali e, per quanto riguarda i programmi presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Romania e Slovacchia, al 50 % delle spese sostenute per l'acquisto e la distribuzione di vaccini e di esche per la vaccinazione dei cinghiali, nonché, per la Romania, per la vaccinazione dei suini domestici, sino a un importo massimo di:
a)
200 000 EUR per la Bulgaria;
b)
800 000 EUR per la Germania;
c)
550 000 EUR per la Francia;
d)
100 000 EUR per l'Italia;
e)
350 000 EUR per l'Ungheria;
f)
5 000 EUR per il Lussemburgo;
g)
2 500 000 EUR per la Romania;
h)
30 000 EUR per la Slovenia;
i)
550 000 EUR per la Slovacchia.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l'importo di 2,5 EUR per un test ELISA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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