Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 17 nov 2008
Ambito di applicazione 1.   La presente decisione si applica all’appalto congiunto, da parte di banche centrali, di beni e servizi che sono necessari allo svolgimento dei compiti dell’Eurosistema. 2.   La partecipazione delle banche centrali nelle attività dell’EPCO e nelle procedure d’appalto congiunto è volontaria. 3.   La presente decisione non pregiudica l’indirizzo BCE/2004/18 del 16 settembre 2004 sull’appalto di banconote in euro (2).
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Ambito di applicazione (Art. 2 Decisione (UE) 2008/17) — Testo vigente | Portale Normativo