Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 17 nov 2008
Ambito di applicazione
1. La presente decisione si applica all’appalto congiunto, da parte di banche centrali, di beni e servizi che sono necessari allo svolgimento dei compiti dell’Eurosistema.
2. La partecipazione delle banche centrali nelle attività dell’EPCO e nelle procedure d’appalto congiunto è volontaria.
3. La presente decisione non pregiudica l’indirizzo BCE/2004/18 del 16 settembre 2004 sull’appalto di banconote in euro (2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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