Art. 1

Definizioni

In vigore dal 17 nov 2008
Definizioni Ai fini della presente decisione: a) per «Eurosistema» si intende la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro; b) per «compiti dell’Eurosistema» si intendono i compiti affidati all’Eurosistema ai sensi del trattato e dello statuto del SEBC; c) per «banca centrale» si intende la BCE o la banca centrale nazionale di uno Stato membro che ha adottato l’euro; d) per «banca centrale capofila» si intende la banca centrale responsabile della conduzione della procedura d’appalto congiunto; e) per «banca centrale ospitante» si intende la banca centrale designata dal Consiglio direttivo ad ospitare l’EPCO; f) per «Comitato di coordinamento EPCO» si intende il comitato di coordinamento istituito dal Consiglio direttivo per coordinare le attività dell’EPCO. Il Comitato di coordinamento EPCO è composto da un membro di ciascuna banca centrale, da selezionarsi tra alti funzionari del personale aventi conoscenze e competenze in settori organizzativi e strategici all’interno delle rispettive istituzioni, e da esperti in materia di appalto. Il comitato di coordinamento EPCO riferisce al Consiglio direttivo tramite il Comitato esecutivo. La presidenza e la segreteria del Comitato di coordinamento EPCO sono forniti dalla BCE; g) per «procedura d’appalto congiunto» si intende una procedura per l’appalto congiunto di beni e servizi messa a punto dalla banca centrale capofila a beneficio delle banche centrali che partecipano alla procedura d’appalto congiunto.
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Definizioni (Art. 1 Decisione (UE) 2008/17) — Testo vigente | Portale Normativo