Art. 1
Definizioni
In vigore dal 17 nov 2008
Definizioni
Ai fini della presente decisione:
a)
per «Eurosistema» si intende la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro;
b)
per «compiti dell’Eurosistema» si intendono i compiti affidati all’Eurosistema ai sensi del trattato e dello statuto del SEBC;
c)
per «banca centrale» si intende la BCE o la banca centrale nazionale di uno Stato membro che ha adottato l’euro;
d)
per «banca centrale capofila» si intende la banca centrale responsabile della conduzione della procedura d’appalto congiunto;
e)
per «banca centrale ospitante» si intende la banca centrale designata dal Consiglio direttivo ad ospitare l’EPCO;
f)
per «Comitato di coordinamento EPCO» si intende il comitato di coordinamento istituito dal Consiglio direttivo per coordinare le attività dell’EPCO. Il Comitato di coordinamento EPCO è composto da un membro di ciascuna banca centrale, da selezionarsi tra alti funzionari del personale aventi conoscenze e competenze in settori organizzativi e strategici all’interno delle rispettive istituzioni, e da esperti in materia di appalto. Il comitato di coordinamento EPCO riferisce al Consiglio direttivo tramite il Comitato esecutivo. La presidenza e la segreteria del Comitato di coordinamento EPCO sono forniti dalla BCE;
g)
per «procedura d’appalto congiunto» si intende una procedura per l’appalto congiunto di beni e servizi messa a punto dalla banca centrale capofila a beneficio delle banche centrali che partecipano alla procedura d’appalto congiunto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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