Art. 3
In vigore dal 12 nov 2008
In deroga all’, gli Stati membri autorizzano l’importazione nella Comunità di:
a)
molluschi della specie Pectinidae eviscerati, prodotti in acquacoltura;
b)
molluschi bivalvi che hanno subito un trattamento termico secondo le prescrizioni di cui all’allegato III, sezione VII, capo II, parte A, punto 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
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