Art. 1

In vigore dal 12 nov 2008
La presente decisione si applica ai molluschi bivalvi secondo la definizione dell’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 importati dal Perù e destinati al consumo umano («molluschi bivalvi»).
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Art. 1 Decisione (UE) 2008/866 — Testo vigente | Portale Normativo