Art. 6

In vigore dal 27 ott 2008
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008. Essa si applica finché le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano state sostituite da quelle allegate a qualsivoglia accordo concluso con lo Swaziland, al momento dell’applicazione provvisoria di detto accordo o, se anteriore, al momento della sua entrata in vigore, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008.
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Art. 6 Decisione (UE) 2008/820 — Testo vigente | Portale Normativo