Art. 1
In vigore dal 27 ott 2008
In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), dello stesso allegato, i filati ad anima detti «core yarn» delle voci SA 5206 22, 5206 42, 5402 52 e 5402 62, fabbricati con materiali non originari, sono considerati originari dello Swaziland alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 6 della presente decisione.
Storico versioni
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