Art. 1
In vigore dal 23 ott 2008
La decisione 2006/241/CE è modificata come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente testo:
«
La presente decisione si applica ai prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca e le lumache, originari del Madagascar.»;
2)
il seguente articolo 1 bis è inserito:
«Articolo 1 bis
Ai fini della presente decisione, per “lumache” si intendono i gasteropodi terrestri delle specie Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum e delle specie appartenenti alla famiglia degli Acatinidi, refrigerati, congelati, sgusciati, cotti, preparati o conservati».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:825:oj#art-1