Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 ott 2008
La decisione 2006/241/CE è modificata come segue: 1) l’ è sostituito dal seguente testo: « La presente decisione si applica ai prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca e le lumache, originari del Madagascar.»; 2) il seguente articolo 1 bis è inserito: «Articolo 1 bis Ai fini della presente decisione, per “lumache” si intendono i gasteropodi terrestri delle specie Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum e delle specie appartenenti alla famiglia degli Acatinidi, refrigerati, congelati, sgusciati, cotti, preparati o conservati».
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