Art. 4

Funzionamento

In vigore dal 22 ott 2008
Funzionamento 1.   La Commissione nomina il presidente del gruppo. 2.   Le informazioni ottenute nel contesto della partecipazione alle deliberazioni del gruppo non possono essere divulgate quando vertono, a giudizio della Commissione, su questioni confidenziali, fatte salve le norme di sicurezza definite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione. 3.   Il gruppo si riunisce normalmente in una delle sedi della Commissione e i suoi servizi sono stabiliti secondo le modalità e il calendario da essa definiti. La Commissione garantisce al gruppo i servizi di segretariato. I funzionari della Commissione interessati possono prendere parte alle riunioni del gruppo. 4.   Il gruppo adotta il suo regolamento interno sulla base del regolamento interno tipo adottato dalla Commissione. 5.   La Commissione può pubblicare o porre su Internet, nella lingua di origine del documento in questione, qualunque riassunto, conclusione, parte di conclusione o documento di lavoro del gruppo.
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