Art. 3
Composizione — Nomina
In vigore dal 22 ott 2008
Composizione — Nomina
1. I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione tra gli specialisti di alto livello competenti nei settori di cui all' e che hanno risposto all'invito a presentare candidature. Il rappresentante della Commissione può eventualmente invitare esperti o osservatori in possesso di una competenza particolare su uno dei temi iscritti all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo.
2. Il gruppo comprende un massimo di 20 membri.
3. I membri del gruppo sono nominati per un mandato di 18 mesi.
4. I membri sono nominati a titolo personale e consigliano la Commissione indipendentemente da qualunque influenza esterna.
5. I membri del gruppo rimangono in funzione sino alla loro sostituzione o sino al termine del loro mandato.
6. I membri che non sono in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che presentano le loro dimissioni o che non soddisfano le condizioni enunciate al paragrafo 4 o all'articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per la restante durata del loro mandato.
7. I membri designati a titolo personale firmano ogni anno una dichiarazione scritta che li impegna ad agire nell'interesse pubblico, nonché una dichiarazione dalla quale risulti la mancanza o l'esistenza di qualunque interesse pregiudizievole per la loro indipendenza.
8. I nomi dei membri nominati a titolo personale sono pubblicati sul sito Internet della Direzione generale Imprese e Industria e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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