Art. 15

Controllo e valutazione

In vigore dal 22 ott 2008
Controllo e valutazione 1.   Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle azioni previste dalla presente decisione. 2.   La relazione descrive anche in che modo la dimensione di genere è stata integrata nelle attività dell’anno europeo e come quest’ultimo abbia recato beneficio a categorie o a persone in situazioni vulnerabili.
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