Art. 14
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
In vigore dal 22 ott 2008
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
La Commissione assicura che, in sede di attuazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari della Comunità siano salvaguardati mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, attraverso controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente versate e, ove siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (8), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (9), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (10).
Storico versioni
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