Art. 2

In vigore dal 17 set 2008
1.   La Grecia deve recuperare gli aiuti di cui all’ dal beneficiario. 2.   Le somme da recuperare devono essere fruttifere di interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino al loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi devono essere calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (47), modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 (48). 4.   La Grecia annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti di cui all’ a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2010/459 — Testo vigente | Portale Normativo