Art. 1
In vigore dal 17 set 2008
1. La protratta tolleranza da parte dello Stato greco nei confronti di Olympic Airways Services in relazione ai debiti fiscali e previdenziali verso lo Stato, stimati almeno in 590,4 milioni di EUR, costituisce un aiuto di Stato illegale a Olympic Airways Services, incompatibile con il trattato.
2. La protratta tolleranza da parte dello Stato greco nei confronti di Olympic Airlines in relazione a pagamenti per il noleggio di aeromobili per un ammontare stimato a 137,2 milioni di EUR, a debiti verso Olympic Airways Services e Olympic Aviation stimati in un totale di 86,3 milioni di EUR, a debiti verso l’autorità dell’aviazione civile ellenica per 4,5 milioni di EUR e all’imposta «spatosimo» per almeno 38,1 milioni di EUR, costituisce un aiuto di Stato illegale a Olympic Airlines, incompatibile con il trattato.
3. Le misure straordinarie di protezione dai creditori concesse dalla legislazione greca ad Olympic Airways Services e Olympic Airlines costituiscono un aiuto di Stato illegale a entrambe le società, incompatibile con il trattato.
Storico versioni
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