Art. 4
In vigore dal 14 ago 2008
Le autorità doganali delle Seicelle adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’.
A tal fine tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle autorità in relazione ai prodotti di cui trattasi devono recare un riferimento alla presente decisione. Ogni tre mesi le autorità competenti delle Seicelle trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e il numero d’ordine di detti certificati.
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