Art. 1

In vigore dal 14 ago 2008
In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, le conserve di tonno della voce SA 1604, ottenute da materie non originarie, sono considerate originarie delle Seicelle alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 6 della presente decisione.
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