Art. 9

Disposizioni speciali

In vigore dal 5 ago 2008
Disposizioni speciali 1.   La Commissione può chiedere a un comitato scientifico l’adozione di un parere scientifico entro un determinato termine. 2.   La Commissione può chiedere l’adozione di un parere congiunto su questioni che non rientrano nei settori di competenza di un unico comitato scientifico o che devono essere valutate da più di un comitato. Un parere congiunto, a seguito della richiesta di un parere da parte della Commissione, può anche essere adottato dai comitati scientifici su iniziativa del gruppo di coordinamento dei comitati di cui all’. 3.   Nella richiesta di un parere scientifico la Commissione può definire le consultazioni, le audizioni o la collaborazione con altri organismi scientifici che essa giudichi necessarie per la stesura di tale parere. Consultazioni e audizioni possono anche essere decise da un comitato, d’intesa con la Commissione, se ritenute necessarie per completare un parere. 4.   Un comitato scientifico può richiedere alle parti interessate informazioni aggiuntive necessarie a completare un parere scientifico. Un comitato scientifico può fissare un termine per la presentazione delle informazioni richieste. In tal caso il comitato scientifico può decidere di sospendere i propri lavori riguardo al parere scientifico in questione. Se le informazioni richieste non vengono trasmesse entro tale termine, il comitato in questione può adottare il proprio parere sulla base delle informazioni disponibili.
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Disposizioni speciali (Art. 9 Decisione (UE) 2008/721) — Testo vigente | Portale Normativo