Art. 10

Elezione dei presidenti e dei vicepresidenti

In vigore dal 5 ago 2008
Elezione dei presidenti e dei vicepresidenti 1.   Ogni comitato scientifico elegge tra i propri membri un presidente e due vicepresidenti. L’elezione avviene a maggioranza semplice dei membri del comitato. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura tre anni ed è rinnovabile. 2.   La procedura di elezione del presidente e dei vicepresidenti dei comitati scientifici è specificata nel regolamento interno di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:721:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Elezione dei presidenti e dei vicepresidenti (Art. 10 Decisione (UE) 2008/721) — Testo vigente | Portale Normativo