Art. 10
Elezione dei presidenti e dei vicepresidenti
In vigore dal 5 ago 2008
Elezione dei presidenti e dei vicepresidenti
1. Ogni comitato scientifico elegge tra i propri membri un presidente e due vicepresidenti. L’elezione avviene a maggioranza semplice dei membri del comitato. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura tre anni ed è rinnovabile.
2. La procedura di elezione del presidente e dei vicepresidenti dei comitati scientifici è specificata nel regolamento interno di cui all’.
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