Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 31 lug 2008
La decisione 2006/236/CE è modificata come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Campo di applicazione
La presente decisione si applica ai prodotti della pesca importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano.
Essa non si applica tuttavia ai prodotti dell’acquacoltura.»;
2)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri, applicando adeguati piani di campionamento e metodi di rilevazione, provvedono affinché ogni partita dei prodotti di cui all’ sia oggetto delle analisi necessarie a garantire che i prodotti in questione non superino i tenori massimi di metalli pesanti fissati nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (*1).
(*1)
GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:660:oj#art-1