Art. 1 · Campo di applicazione

Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 31 lug 2008
La decisione 2006/236/CE è modificata come segue: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Campo di applicazione La presente decisione si applica ai prodotti della pesca importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano. Essa non si applica tuttavia ai prodotti dell’acquacoltura.»; 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri, applicando adeguati piani di campionamento e metodi di rilevazione, provvedono affinché ogni partita dei prodotti di cui all’ sia oggetto delle analisi necessarie a garantire che i prodotti in questione non superino i tenori massimi di metalli pesanti fissati nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (*1). (*1)   GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.»."
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