Art. 3
Modalità di pagamento
In vigore dal 24 lug 2008
Modalità di pagamento
1. A seconda dei risultati dei controlli in loco effettuati in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, verrà pagata una prima rata secondo le seguenti modalità:
a)
fino a 4 500 000 EUR, per il Belgio;
b)
fino a 1 250 000 EUR, per la Repubblica ceca;
c)
fino a 800 000 EUR, per la Danimarca;
d)
fino a 17 000 000 EUR, per la Germania;
e)
fino a 8 000 000 EUR, per la Spagna;
f)
fino a 27 000 000 EUR, per la Francia;
g)
fino a 3 500 000 EUR, per l’Italia;
h)
fino a 200 000 EUR, per il Lussemburgo;
i)
fino a 3 500 000 EUR, per i Paesi Bassi;
j)
fino a 1 700 000 EUR, per il Portogallo;
come parte del contributo finanziario specifico dalla Comunità, di cui all’.
Il pagamento sarà effettuato in base alla richiesta ufficiale di rimborso e ai documenti giustificativi che Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo avranno presentato.
2. Il saldo del contributo finanziario della Comunità previsto dall’ verrà stabilito con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 41 della decisione 90/424/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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