Art. 2

Concessione di un contributo finanziario specifico da parte della Comunità

In vigore dal 24 lug 2008
Concessione di un contributo finanziario specifico da parte della Comunità 1.   Nell’ambito delle misure di emergenza prese per combattere la febbre catarrale degli ovini nel 2007 e nel 2008, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo hanno diritto a un contributo finanziario della Comunità, a favore dei piani di vaccinazione d’emergenza contro la febbre catarrale degli ovini di cui all’, che ammonta: a) al 100 % del costo (IVA esclusa) di fornitura del vaccino; b) al 50 % delle spese per retribuzioni e onorari versati al personale che effettua le vaccinazioni, e al 50 % dei costi (IVA esclusa) delle spese direttamente connesse alle vaccinazioni (comprese attrezzature specifiche e sussidiarie). 2.   L’importo massimo rimborsabile agli Stati membri interessati per i costi di cui al paragrafo 1 non deve essere superiore: a) per l’acquisto di vaccino inattivato: a 0,6 EUR per dose; b) per la vaccinazione di bovini: a 2 EUR per bovino vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate; c) per la vaccinazione di ovini o caprini: a 0,75 EUR per ovino o caprino vaccinato indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate.
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