Art. 2
Importazioni di ovuli ed embrioni
In vigore dal 22 lug 2008
Importazioni di ovuli ed embrioni
Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina, raccolti in un paese terzo e da un gruppo riconosciuto di raccolta di embrioni, elencati nell'allegato III e conformi ai requisiti di polizia sanitaria stabiliti nel modello di certificato sanitario dell'allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:635:oj#art-2