Art. 2

Importazioni di ovuli ed embrioni

In vigore dal 22 lug 2008
Importazioni di ovuli ed embrioni Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina, raccolti in un paese terzo e da un gruppo riconosciuto di raccolta di embrioni, elencati nell'allegato III e conformi ai requisiti di polizia sanitaria stabiliti nel modello di certificato sanitario dell'allegato IV.
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