Art. 1

Importazioni di sperma

In vigore dal 22 lug 2008
Importazioni di sperma Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma delle specie ovina e caprina, raccolte in un paese terzo e in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, elencati nell'allegato I, e conformi ai requisiti di polizia sanitaria previsti dal modello di certificato sanitario dell'allegato II.
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