Art. 1
Importazioni di sperma
In vigore dal 22 lug 2008
Importazioni di sperma
Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma delle specie ovina e caprina, raccolte in un paese terzo e in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, elencati nell'allegato I, e conformi ai requisiti di polizia sanitaria previsti dal modello di certificato sanitario dell'allegato II.
Storico versioni
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