Art. 4
In vigore dal 16 lug 2008
1. Il recupero dell’aiuto di cui all’ è immediato ed effettivo.
2. L’Italia garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:178:oj#art-4