Art. 3

In vigore dal 16 lug 2008
1.   L’Italia procede al recupero presso il beneficiario dell’aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all’. 2.   L’importo da recuperare è uguale alla differenza tra la remunerazione annua dei conti correnti di Poste Italiane presso la Tesoreria dello Stato corrisposta in base alla convenzione di cui all’ e l’importo derivante dall’applicazione del criterio del mutuatario diligente operante in un’economia di mercato, quale risulta dalla tabella 6a della presente decisione. 3.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero. 4.   Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004. 5.   L’Italia annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto a norma del regime di cui all’ con effetto alla data di adozione della presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2009/178 — Testo vigente | Portale Normativo