Art. 9

Controllo e rispetto della normativa

In vigore dal 30 giu 2008
Controllo e rispetto della normativa 1.   Gli operatori selezionati sono responsabili del rispetto di tutte le condizioni annesse alle loro autorizzazioni e del pagamento di tutti gli oneri e delle spese di autorizzazione e/o di uso applicabili imposti dalla legislazione degli Stati membri. 2.   Gli Stati membri provvedono a che le norme intese a garantire il rispetto della legge, comprese le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle condizioni comuni di cui all’, paragrafo 2, siano conformi al diritto comunitario, in particolare all’ della direttiva 2002/20/CE. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri garantiscono il controllo del rispetto di tali condizioni comuni e adottano opportune misure per trattare i casi di inosservanza. Gli Stati membri comunicano i risultati di questo controllo alla Commissione annualmente, nel caso in cui non siano state rispettate delle condizioni comuni e nel caso in cui siano state prese misure per farle rispettare. La Commissione, con l’assistenza del comitato per le comunicazioni di cui all’, paragrafo 1, può esaminare qualsiasi presunta specifica violazione delle condizioni comuni. Quando uno Stato membro informa la Commissione di un caso particolare di inosservanza, la Commissione esamina la presunta violazione con l’assistenza del comitato per le comunicazioni. 3.   Le misure che definiscono le modalità adeguate per un’applicazione coordinata delle norme volte a far rispettare la normativa di cui al paragrafo 2, comprese le norme relative alla sospensione o al ritiro coordinato delle autorizzazioni per inosservanza delle condizioni comuni previste all’, paragrafo 2, intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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