Art. 9
Sicurezza dei dati
In vigore dal 23 giu 2008
Sicurezza dei dati
1. Lo Stato membro competente garantisce la sicurezza dei dati durante la loro trasmissione alle autorità designate e all’atto della ricezione da parte di queste.
2. Ciascuno Stato membro adotta le necessarie misure di sicurezza per i dati che devono essere estratti dal VIS in conformità della presente decisione e successivamente memorizzati, in particolare ai fini di:
a)
proteggere fisicamente i dati, tra l’altro mediante l’elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
b)
rifiutare alle persone non autorizzate l’accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro conserva i dati (controlli all’ingresso delle strutture);
c)
impedire che i supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
d)
impedire che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);
e)
impedire che siano trattati senza autorizzazione dati provenienti dal VIS (controllo del trattamento dei dati);
f)
garantire che le persone autorizzate a usare il VIS possano accedere solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione, attraverso identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato (controllo dell’accesso ai dati);
g)
assicurare che tutte le autorità con diritto di accedere al VIS creino profili che descrivano i compiti e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere ai dati e a consultarli e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all’, paragrafo 5, a richiesta di queste (profili personali);
h)
garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione di dati (controllo della trasmissione);
i)
garantire la possibilità di verificare e accertare quali dati sono stati estratti dal VIS, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati);
j)
impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all’atto della trasmissione di dati personali dal VIS essi possano essere letti e copiati senza autorizzazione (controllo del trasporto);
k)
controllare l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l’osservanza della presente decisione (autocontrollo).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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