Art. 8
Protezione dei dati personali
In vigore dal 23 giu 2008
Protezione dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali consultati ai sensi della presente decisione è soggetto alle seguenti disposizioni e alla legislazione nazionale dello Stato membro che ha effettuato la consultazione. Riguardo al trattamento dei dati personali consultati in conformità della presente decisione, ciascuno Stato membro garantisce nel proprio diritto nazionale un adeguato livello di protezione dei dati, corrispondente almeno a quello che risulta dalla convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e, per gli Stati membri che lo hanno ratificato, dal protocollo addizionale dell’8 novembre 2001 di tale convenzione, e tiene conto della raccomandazione R (87) 15 del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, del 17 settembre 1987, relativa all’utilizzo di dati personali nel settore di polizia.
2. Il trattamento dei dati personali da parte dell’Europol ai sensi della presente decisione è effettuato conformemente alla convenzione Europol e alle disposizioni adottate in applicazione della stessa, ed è soggetto alla supervisione dell’autorità di controllo comune indipendente istituita all’articolo 24 della convenzione.
3. I dati personali ottenuti dal VIS in virtù della presente decisione sono trattati soltanto allo scopo di prevenire, individuare, indagare o perseguire reati di terrorismo o altri reati gravi.
4. I dati personali ottenuti dal VIS ai sensi della presente decisione non sono trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, né sono messi a loro disposizione. Tuttavia, in un caso eccezionale d’urgenza, tali dati possono essere trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, o messi a loro disposizione, esclusivamente al fine di prevenire e individuare reati di terrorismo e altri reati gravi, alle condizioni stabilite nell’, paragrafo 1, della presente decisione, previa autorizzazione dello Stato membro che ha inserito i dati nel VIS e conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che ha trasferito i dati o che li ha resi disponibili. Conformemente alla legislazione nazionale, gli Stati membri assicurano che tali trasferimenti siano registrati e, su richiesta, mettono i registri a disposizione delle autorità nazionali per la protezione dei dati. Il trasferimento di dati effettuato dallo Stato membro che ha inserito i dati nel VIS in base al regolamento (CE) n. 767/2008 è soggetto alla legislazione nazionale di tale Stato membro.
5. L’organismo o gli organismi competenti che, in virtù della legislazione nazionale, sono incaricati di sorvegliare il trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate ai sensi della presente decisione controllano la legittimità del trattamento dei dati personali in conformità della presente decisione. Gli Stati membri garantiscono che tali organismi dispongano di risorse sufficienti per l’adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente decisione.
6. Gli organismi di cui al paragrafo 5 provvedono affinché, almeno ogni quattro anni, sia realizzata una verifica del trattamento dei dati personali ai sensi della presente decisione, che applichi, ove possibile, le norme di revisione internazionali.
7. Gli Stati membri e l’Europol autorizzano l’autorità/l’organismo o le autorità/gli organismi competente/i di cui ai paragrafi 2 e 5 a ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’assolvimento dei propri compiti conformemente al disposto del presente articolo.
8. Prima di essere autorizzato a elaborare dati memorizzati nel VIS, il personale delle autorità con diritto di accesso al VIS riceve la formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati ed è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti.
Storico versioni
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