Art. 3
Autorità designate e punti di accesso centrale
In vigore dal 23 giu 2008
Autorità designate e punti di accesso centrale
1. Gli Stati membri designano le autorità di cui all’, paragrafo 1, lettera e), autorizzate ad accedere ai dati VIS a norma della presente decisione.
2. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle autorità designate. Entro il 2 dicembre 2008 ciascuno Stato membro comunica in una dichiarazione alla Commissione e al segretariato generale del Consiglio le autorità designate e può in qualsiasi momento modificare o sostituire la sua dichiarazione con un’altra dichiarazione.
3. Ciascuno Stato membro può designare il punto/i punti di accesso centrale attraverso cui si effettua l’accesso. Gli Stati membri possono designare più di un punto di accesso centrale per rispecchiare la loro struttura organizzativa e amministrativa nel rispetto dei rispettivi obblighi costituzionali o legali. Entro il 2 dicembre 2008 ciascuno Stato membro comunica in una dichiarazione alla Commissione e al segretariato generale del Consiglio il punto/i punti di accesso centrale e può in qualsiasi momento modificare o sostituire la sua dichiarazione con un’altra dichiarazione.
4. La Commissione pubblica le dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. A livello nazionale, ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che possono accedere al VIS attraverso il punto/i punti di accesso centrale.
6. Solo il personale debitamente autorizzato delle unità operative nonché il punto/i punti di accesso centrale sono autorizzati ad accedere al VIS in virtù dell’.
Storico versioni
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