Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 giu 2008
Definizioni 1.   Ai fini della presente decisione si intende per: a) «sistema di informazione visti (VIS)» il sistema di informazione visti istituito con la decisione 2004/512/CE del Consiglio; b) «Europol» l’Ufficio europeo di polizia istituito mediante la convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un Ufficio europeo di polizia («la convenzione Europol»); c) «reati di terrorismo» i reati che, ai sensi della legislazione nazionale, corrispondono o sono equivalenti ai reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (12); d) «reati gravi» le forme di reato che corrispondono o sono equivalenti a quelle di cui all’, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI; e) «autorità designate» le autorità competenti in materia di prevenzione, individuazione e investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi e designate dagli Stati membri a norma dell’. 2.   Si applicano altresì le definizioni del regolamento (CE) n. 767/2008.
Storico versioni

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