Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 giu 2008
Definizioni
1. Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«sistema di informazione visti (VIS)» il sistema di informazione visti istituito con la decisione 2004/512/CE del Consiglio;
b)
«Europol» l’Ufficio europeo di polizia istituito mediante la convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un Ufficio europeo di polizia («la convenzione Europol»);
c)
«reati di terrorismo» i reati che, ai sensi della legislazione nazionale, corrispondono o sono equivalenti ai reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (12);
d)
«reati gravi» le forme di reato che corrispondono o sono equivalenti a quelle di cui all’, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI;
e)
«autorità designate» le autorità competenti in materia di prevenzione, individuazione e investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi e designate dagli Stati membri a norma dell’.
2. Si applicano altresì le definizioni del regolamento (CE) n. 767/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:633:oj#art-2