Art. 30

Registrazione cronologica e registrazione, disposizioni particolari relative alla trasmissione automatizzata e non automatizzata

In vigore dal 23 giu 2008
Registrazione cronologica e registrazione, disposizioni particolari relative alla trasmissione automatizzata e non automatizzata 1.   Ogni Stato membro garantisce che ogni trasmissione e ogni ricezione non automatizzate di dati personali da parte dell’autorità che gestisce lo schedario e dell’autorità che effettua la consultazione siano registrate cronologicamente ai fini del controllo dell’ammissibilità della trasmissione. La registrazione cronologica comprende le seguenti indicazioni: a) il motivo della trasmissione; b) i dati trasmessi; c) la data della trasmissione; e d) la denominazione o il codice di riferimento dell’autorità che effettua la consultazione e dell’autorità che gestisce lo schedario. 2.   Per la consultazione automatizzata dei dati in base agli e per il raffronto automatizzato in base all’ si applicano le seguenti disposizioni: a) la consultazione o il raffronto automatizzati possono essere realizzati solo da funzionari dei punti di contatto nazionali debitamente abilitati. Su richiesta, l’elenco dei funzionari abilitati alla consultazione o al raffronto automatizzati è messo a disposizione delle autorità di controllo di cui al paragrafo 5, nonché a quelle degli altri Stati membri; b) ogni Stato membro garantisce che ogni trasmissione e ogni ricezione di dati personali da parte dell’autorità che gestisce lo schedario e dell’autorità che effettua la consultazione siano registrate, compresa l’informazione riguardante l’esistenza o meno di una risposta positiva. La registrazione comprende le seguenti informazioni: i) i dati trasmessi; ii) la data e l’ora precisa della trasmissione; e iii) la denominazione o il codice di riferimento dell’autorità che effettua la consultazione e dell’autorità che gestisce lo schedario. L’autorità che effettua la consultazione registra anche il motivo della consultazione o della trasmissione, nonché l’identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha richiesto la consultazione o la trasmissione. 3.   Su richiesta, l’autorità che effettua la registrazione informa immediatamente le autorità dello Stato membro interessato preposte alla protezione dei dati sui dati registrati, al più tardi quattro settimane dopo la ricezione della richiesta. I dati registrati possono essere utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi: a) controllare la protezione dei dati; b) garantire la sicurezza dei dati. 4.   I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per due anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati. 5.   Le autorità indipendenti o, se del caso, le autorità giudiziarie di ogni Stato membro preposte alla protezione dei dati sono competenti per il controllo della trasmissione o della ricezione di dati personali. Ogni persona può, in base alla legislazione nazionale, chiedere a tali autorità di verificare la legittimità del trattamento dei dati che la riguardano. Indipendentemente da queste richieste, le suddette autorità, nonché le autorità responsabili della registrazione effettuano controlli casuali per verificare la legittimità delle trasmissioni, in base agli schedari pertinenti. Le autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati conservano i risultati di tali controlli per diciotto mesi a fini di ispezione. Allo scadere di tale termine, detti risultati sono immediatamente cancellati. Ad ogni autorità preposta alla protezione dei dati può essere richiesto dall’autorità indipendente di un altro Stato membro preposta alla protezione dei dati di esercitare le sue prerogative conformemente alla legislazione nazionale. Le autorità indipendenti degli Stati membri preposte alle protezione dei dati svolgono le ispezioni necessarie per la cooperazione reciproca, soprattutto tramite lo scambio di informazioni pertinenti.
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Registrazione cronologica e registrazione, disposizioni particolari relative alla trasmissione automatizzata e non automatizzata (Art. 30 Decisione (UE) 2008/615) — Testo vigente | Portale Normativo