Art. 31
Diritto delle persone interessate a essere informate e risarcite
In vigore dal 23 giu 2008
Diritto delle persone interessate a essere informate e risarcite
1. Su richiesta della persona interessata, ai sensi della legislazione nazionale, essa, dopo aver provato la sua identità, riceve, conformemente alla legislazione nazionale, senza spese irragionevoli, in forma generalmente comprensibile e senza ritardi ingiustificati, informazioni sui dati trattati che la riguardano, sull’origine dei dati, i destinatari o le categorie di destinatari, la finalità del trattamento e, se lo prescrive la legislazione nazionale, la base giuridica che lo disciplina. Inoltre, la persona interessata ha il diritto di far rettificare i dati inesatti o di far cancellare i dati trattati illecitamente. Gli Stati membri assicurano inoltre che la persona interessata, in caso di violazione dei suoi diritti in materia di protezione dei dati, possa presentare ricorso ad un giudice o ad un tribunale indipendenti ai sensi dell’, paragrafo 1, della convenzione europea dei diritti dell’uomo o a un’autorità indipendente di controllo ai sensi dell’ della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4) e che abbia la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni o altra forma di riparazione giuridica. Le disposizioni giuridiche pertinenti dello Stato membro in cui la persona interessata fa valere i suoi diritti disciplinano le specifiche norme procedurali per l’esercizio di tali diritti, nonché la limitazione del diritto di accesso.
2. Se un’autorità di uno Stato membro ha trasmesso dati personali a norma della presente decisione, l’autorità ricevente dell’altro Stato membro non può invocare l’inesattezza dei dati trasmessi per sottrarsi alla responsabilità che, ai sensi della legislazione nazionale, le incombe nei confronti della parte lesa. Se l’autorità ricevente è tenuta a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell’utilizzo dei dati trasmessi in maniera inesatta, l’autorità che li ha trasmessi rimborsa integralmente all’autorità ricevente le somme da questa versate per il risarcimento.
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