Art. 24

Definizioni e ambito di applicazione

In vigore dal 23 giu 2008
Definizioni e ambito di applicazione 1.   Ai fini della presente decisione, si intende per: a) «trattamento di dati personali»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, allineamento, interconnessione, blocco, cancellazione o distruzione di dati. Ai sensi della presente decisione, il trattamento comprende altresì l’informazione relativa all’esistenza o meno di una risposta positiva (hit); b) «procedura di consultazione automatizzata»: l’accesso diretto ad uno schedario automatizzato di un altro servizio che dà origine ad una risposta interamente automatizzata; c) «indicizzazione»: contrassegno dei dati personali memorizzati senza l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; d) «blocco»: contrassegno dei dati personali memorizzati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro. 2.   Le seguenti disposizioni si applicano ai dati da trasmettere o già trasmessi in base alla presente decisione, salvo se altrimenti previsto nei precedenti capi.
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Definizioni e ambito di applicazione (Art. 24 Decisione (UE) 2008/615) — Testo vigente | Portale Normativo