Art. 24
Definizioni e ambito di applicazione
In vigore dal 23 giu 2008
Definizioni e ambito di applicazione
1. Ai fini della presente decisione, si intende per:
a)
«trattamento di dati personali»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, allineamento, interconnessione, blocco, cancellazione o distruzione di dati. Ai sensi della presente decisione, il trattamento comprende altresì l’informazione relativa all’esistenza o meno di una risposta positiva (hit);
b)
«procedura di consultazione automatizzata»: l’accesso diretto ad uno schedario automatizzato di un altro servizio che dà origine ad una risposta interamente automatizzata;
c)
«indicizzazione»: contrassegno dei dati personali memorizzati senza l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
d)
«blocco»: contrassegno dei dati personali memorizzati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.
2. Le seguenti disposizioni si applicano ai dati da trasmettere o già trasmessi in base alla presente decisione, salvo se altrimenti previsto nei precedenti capi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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