Art. 22
Responsabilità penale
In vigore dal 23 giu 2008
Responsabilità penale
I funzionari che, ai sensi della presente decisione, operano nel territorio di un altro Stato membro sono assimilati ai funzionari dello Stato membro di destinazione per quanto attiene ai reati da loro perpetrati o subiti, salvo se altrimenti disposto in un altro accordo vincolante per gli Stati membri interessati.
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