Art. 15

Punto di contatto nazionale

In vigore dal 23 giu 2008
Punto di contatto nazionale Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui agli . Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.
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Punto di contatto nazionale (Art. 15 Decisione (UE) 2008/615) — Testo vigente | Portale Normativo