Art. 17

Operazioni congiunte

In vigore dal 23 giu 2008
Operazioni congiunte 1.   Per potenziare la cooperazione di polizia, le autorità competenti designate dagli Stati membri possono, al fine di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici e prevenire i reati, condurre pattugliamenti congiunti ed altre operazioni congiunte in cui funzionari o altri agenti designati di altri Stati membri («funzionari») partecipano ad operazioni nel territorio di uno Stato membro. 2.   Ogni Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione, può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e con l’assenso dello Stato membro di origine, conferire poteri esecutivi a funzionari degli altri Stati membri di origine che partecipano ad operazioni congiunte o consentire a detti funzionari, ove la legislazione dello Stato membro di destinazione lo consenta, di esercitare i loro poteri esecutivi in conformità della legislazione dello Stato membro di origine. Tali poteri esecutivi possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di funzionari dello Stato membro di destinazione. I funzionari degli altri Stati membri di origine sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione che si assume la responsabilità del loro operato. 3.   I funzionari degli Stati membri di origine che partecipano ad operazioni congiunte sono soggetti alle istruzioni dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione. 4.   Gli Stati membri presentano dichiarazioni di cui all’ in cui stabiliscono gli aspetti pratici della cooperazione.
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Operazioni congiunte (Art. 17 Decisione (UE) 2008/615) — Testo vigente | Portale Normativo