Art. 1

Finalità e ambito d’applicazione

In vigore dal 23 giu 2008
Finalità e ambito d’applicazione Con la presente decisione gli Stati membri mirano a potenziare la cooperazione transfrontaliera nei settori disciplinati dal titolo VI del trattato e, in particolare, lo scambio di informazioni fra le autorità responsabili della prevenzione dei reati e le relative indagini. A tal fine la presente decisione contiene disposizioni nei seguenti settori: a) disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per il trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati nazionali di immatricolazione dei veicoli (capo 2); b) disposizioni sulle condizioni di trasmissione dei dati in relazione a eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera (capo 3); c) disposizioni sulle condizioni di trasmissione delle informazioni per prevenire reati terroristici (capo 4); d) disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per potenziare la cooperazione di polizia transfrontaliera attraverso varie misure (capo 5).
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Finalità e ambito d’applicazione (Art. 1 Decisione (UE) 2008/615) — Testo vigente | Portale Normativo