Art. 1
Finalità e ambito d’applicazione
In vigore dal 23 giu 2008
Finalità e ambito d’applicazione
Con la presente decisione gli Stati membri mirano a potenziare la cooperazione transfrontaliera nei settori disciplinati dal titolo VI del trattato e, in particolare, lo scambio di informazioni fra le autorità responsabili della prevenzione dei reati e le relative indagini. A tal fine la presente decisione contiene disposizioni nei seguenti settori:
a)
disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per il trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati nazionali di immatricolazione dei veicoli (capo 2);
b)
disposizioni sulle condizioni di trasmissione dei dati in relazione a eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera (capo 3);
c)
disposizioni sulle condizioni di trasmissione delle informazioni per prevenire reati terroristici (capo 4);
d)
disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per potenziare la cooperazione di polizia transfrontaliera attraverso varie misure (capo 5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:615:oj#art-1