Art. 2

In vigore dal 23 giu 2008
Ogni anno la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della situazione relativa ai prestiti e dei progressi compiuti in materia di ripartizione del rischio ai sensi dell’, paragrafo 3, e presenta nel contempo una valutazione del funzionamento del sistema e del coordinamento tra le istituzioni finanziarie che operano in tale zona. Le informazioni che la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio comprendono una valutazione del contributo che i prestiti a titolo della presente decisione hanno apportato alla realizzazione dei corrispondenti obiettivi di politica esterna della Comunità, tenendo conto degli obiettivi operativi e dell’adeguata verifica del raggiungimento degli stessi, definiti dalla BEI per i prestiti concessi ai sensi della presente decisione. Ai fini di cui al primo comma, la BEI trasmette regolarmente alla Commissione le opportune informazioni.
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