Art. 1

In vigore dal 23 giu 2008
1.   La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia globale per i casi in cui la BEI non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati e a sostegno dei corrispondenti obiettivi di politica esterna della Comunità, a favore di progetti d’investimento realizzati nei paesi vicini dell’area sud-est, nei paesi terzi mediterranei, in America Latina e Asia e nella Repubblica del Sudafrica. Tale garanzia è limitata al 65 % dell’importo totale dei prestiti concessi, maggiorato di tutte le somme connesse. Il massimale complessivo di prestito è pari a 19 460 milioni di EUR, ripartito nel modo seguente: — Paesi vicini dell’area sud-est: 9 185 milioni di EUR, — Paesi terzi mediterranei: 6 520 milioni di EUR, — America Latina e Asia: 2 480 milioni di EUR, — Repubblica del Sudafrica: 825 milioni di EUR, — Azione speciale per il sostegno del consolidamento e dell’intensificazione dell’Unione doganale CE-Turchia: 450 milioni di EUR; e può essere utilizzato entro il 31 gennaio 2007. I crediti già firmati sono presi in considerazione e dedotti dai massimali regionali. La Commissione riferisce sull’applicazione della presente decisione entro sei mesi prima che un nuovo trattato di adesione entri in vigore e presenta eventualmente proposte di modifica della medesima. Il Consiglio discute e delibera sull’eventuale proposta con effetto dalla data di entrata in vigore di un nuovo trattato di adesione. Qualora, alla scadenza del periodo di prestito garantito il 31 gennaio 2007, i prestiti concessi dalla BEI non raggiungano gli importi complessivi di cui al secondo comma, detto periodo è automaticamente prolungato di sei mesi. 2.   I paesi compresi nelle regioni di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: — Paesi vicini dell’area sud-est: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro e Turchia, — paesi terzi mediterranei: Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Striscia di Gaza/Cisgiordania, — America Latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela, — Asia: Bangladesh, Brunei, Cina, Corea del Sud, Filippine, India, Indonesia, Laos, Macao, Maldive, Malesia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam e Yemen, — Repubblica del Sudafrica. 3.   La BEI è invitata a perseguire l’obiettivo di assicurare con garanzie non statali il rischio commerciale per un ammontare pari al 30 % dei prestiti concessi ai sensi della presente decisione, per quanto possibile nel quadro dei singoli mandati regionali. Tale percentuale è estesa, ove possibile, nella misura in cui il mercato lo consenta.
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