Art. 2

In vigore dal 17 giu 2008
La Bulgaria e la Romania notificano alla Commissione la loro eventuale decisione di applicare la decisione n. 896/2006/CE entro dieci giorni lavorativi dall’entrata in vigore della presente decisione. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da tali Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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