Art. 1

In vigore dal 17 giu 2008
All’ della decisione n. 896/2006/CE è aggiunto il comma seguente: «Se decidono di applicare la decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (*1), la Bulgaria e la Romania possono riconoscere unilateralmente i documenti di soggiorno elencati nell’allegato della presente decisione come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito fino alla data che sarà stabilita dal Consiglio, conformemente all’, paragrafo 2, secondo comma, dell’atto di adesione del 2005. (*1)   GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30.» "
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