Art. 2

In vigore dal 17 giu 2008
1.   La Bulgaria e la Romania possono considerare equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito e indipendentemente dalla cittadinanza dei titolari, i seguenti documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen: i) il «visto uniforme» di cui all’articolo 10 della convenzione di applicazione dell’accordo Schengen; ii) il «visto per soggiorno di lunga durata» di cui all’articolo 18 della convenzione di applicazione dell’accordo Schengen; iii) il «documento di soggiorno» figurante nell’allegato 4 dell’Istruzione consolare comune. 2.   Se decidono di applicare la presente decisione, la Bulgaria e la Romania riconoscono tutti i documenti indicati al paragrafo 1, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.
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