Art. 1
In vigore dal 17 giu 2008
La presente decisione introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne in base al quale:
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la Bulgaria e la Romania possono riconoscere unilateralmente come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito i documenti di cui agli , nonché i documenti menzionati all’ rilasciati da tali Stati membri e da Cipro ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001,
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Cipro può riconoscere unilateralmente come equipollenti ai suoi visti nazionali ai fini del transito i documenti di cui all’ rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001.
L’applicazione della presente decisione non pregiudica le verifiche da effettuare sulle persone alle frontiere esterne in conformità degli articoli da 5 a 13 nonché degli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 562/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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