Art. 4

Funzionamento

In vigore dal 13 giu 2008
Funzionamento 1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione. 2.   Di concerto con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo; i sottogruppi sono sciolti non appena eseguito il mandato. 3.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti e osservatori con conoscenze specifiche a partecipare ai lavori del gruppo e dei gruppi di lavoro. 4.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o dei sottogruppi non possono essere divulgate se la Commissione segnala che vertono su questioni riservate. 5.   Il gruppo e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione, nella forma e secondo i tempi stabiliti dalla Commissione. Il segretariato del gruppo è assicurato dalla Commissione. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati al settore in oggetto. 6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione (6). 7.   La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.
Storico versioni

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