Art. 3

Composizione — Nomina

In vigore dal 13 giu 2008
Composizione — Nomina 1.   Il gruppo è composto da un massimo di 20 membri. 2.   I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione fra gli esperti con competenza nel settore interessato dal mandato del gruppo, a seguito di un invito a manifestare interesse, sulla base di proposte di uno qualsiasi dei seguenti soggetti: — associazioni europee o nazionali, rappresentanti gli interessi dei clienti o del settore dei servizi finanziari, — istituti pubblici o privati di raccolta di dati sul credito o istituti di trattamento dei dati con sede negli Stati membri, — rappresentanti delle autorità per la protezione dei dati degli Stati membri, — persone aventi una formazione accademica o competenze riconosciute nell'ambito dei dati sul credito, compresa la protezione dei dati. 3.   I soggetti di cui al paragrafo 2 formulano per iscritto il proprio interesse a far parte del gruppo. 4.   La Commissione valuta l'ammissibilità dei singoli esperti sulla base dei seguenti criteri: — conoscenze o competenze dimostrabili nel settore interessato dal mandato del gruppo, — esperienze o competenze pratiche di recente acquisizione, — conoscenza di una lingua di uso comune in ambito finanziario a un livello che consenta all'esperto di partecipare alle discussioni e alla redazione di relazioni in tale lingua. Le manifestazioni di interesse sono corredate della documentazione attestante che l'esperto proposto soddisfa le condizioni di cui sopra. 5.   Nella selezione degli esperti la Commissione tiene conto della necessità di rappresentare tutte le parti interessate. Come indicato nel libro bianco sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010, la Commissione ritiene estremamente importante che gli utenti siano adeguatamente rappresentati. La Commissione inoltre vuole garantire un’ampia rappresentanza geografica e una composizione equilibrata dal punto di vista dei sessi, sempre sulla base alle candidature ricevute. 6.   I candidati ritenuti idonei ma non nominati possono figurare in un elenco di riserva a cui la Commissione può attingere per la nomina di supplenti. 7.   Si applicano le seguenti disposizioni: — i membri proposti dalle associazioni europee o nazionali, rappresentanti gli interessi dei clienti o del settore dei servizi finanziari, o dagli istituti di raccolta o di trattamento dei dati sul credito, sono nominati come rappresentanti delle parti interessate, — i membri proposti dalle autorità per la protezione dei dati degli Stati membri sono nominati come rappresentanti delle rispettive autorità, — i membri con formazione accademica o competenze riconosciute nel settore sono nominati a titolo personale, — il mandato dei membri del gruppo ha inizio con la prima riunione del gruppo e termina con la pubblicazione di una relazione, comunque entro il 1o maggio 2009; i membri del gruppo restano in funzione fino a quando sono sostituiti o fino al termine del loro mandato, — i membri che non siano più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che diano le dimissioni o che non rispettino le condizioni fissate nel presente paragrafo o nell'articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea, possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato, — i nominativi dei membri sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione europea (5) e sul sito Internet della direzione generale Mercato interno e servizi. I nominativi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, — i membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno un impegno ad agire nell’interesse pubblico e una dichiarazione attestante l’assenza o l’esistenza di interessi che ne potrebbero compromettere l’obiettività.
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Composizione — Nomina (Art. 3 Decisione (UE) 2008/542) — Testo vigente | Portale Normativo